PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini sprovvisti di reddito proprio o con reddito inferiore al minimo imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo ed in cerca di prima occupazione è riconosciuta un'indennità mensile di inoccupazione pari a 400 euro, a decorrere dalla data di iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 2.

      1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è accesa una posizione previdenziale in rapporto alla quale sono accreditati automaticamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale contributi figurativi utili sia ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, sia ai fini della determinazione della relativa misura.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.